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02/2008 - Salgono all’11,20% gli interessi di mora
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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto il tasso di interesse da applicare nel primo semestre 2008 nei casi di ritardato pagamento da parte del compratore. |
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Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui č stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore. Il tasso da utilizzare č il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Per il primo semestre 2008 il tasso di riferimento della Banca centrale europea č 4,20%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, gli interessi di mora si applicano nel periodo 01/01-30/06 2008 nella misura dell’11,20%. Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002.
Fonte Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (G.U. 11 febbraio 2008, n. 35) |
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