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02/2009 - Interessi di mora al 9,50%
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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il tasso di interesse da applicare nel primo semestre 2009 in caso di ritardato pagamento da parte del compratore. |
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Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui č stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore. Il tasso da utilizzare č il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato del 7% (9 % per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Per il primo semestre 2009 il tasso di riferimento della Banca centrale europea č pari a 2,50%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/01-30/06 2009 gli interessi di mora si applicano nella misura del <b>9,50%.</b> Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002.
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