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02/2009 - Interessi di mora al 9,50%


Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il tasso di interesse da applicare nel primo semestre 2009 in caso di ritardato pagamento da parte del compratore.

Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui č stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore.
Il tasso da utilizzare č il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato del 7% (9 % per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili).
Per il primo semestre 2009 il tasso di riferimento della Banca centrale europea č pari a 2,50%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/01-30/06 2009 gli interessi di mora si applicano nella misura del <b>9,50%.</b>
Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002.

SemestreTasso legale degli interessi di mora
01/07-31/12 2002
01/01-30/06 2003
01/07-31/12 2003
01/01-30/06 2004
01/07-31/12 2004
01/01-30/06 2005
01/07-31/12 2005
01/01-30/06 2006
01/07-31/12 2006
01/01-30/06 2007
01/07-31/12 2007
01/01-30/06 2008
01/07-31/12 2008
01/01-30/06 2009
10,35%
9,85%
9,10%
9,02%
9,01%
9,09%
9,05%
9,25%
9,83%
10.58%
11,07%
11,20%
11,10%
9,50%



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